1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro annui:
a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;
b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;
c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;
d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;
e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto